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Sez. 6, Sentenza n. 803 del 02/03/1999 Cc. (dep. 06/10/1999) Rv. 214781 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di beni di cui non sia dimostrata la legittima provenienza - Beni acquistati legittimamente e migliorati con danaro di provenienza non giustificata - Confisca del bene nel suo complesso - Illegittimità - Confisca limitata alla parte di valore proporzionata al reimpiego di profitti ingiustificati - Legittimità.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214781-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In virtù dell'art.2 ter della legge n. 575 del 1965, il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì debbono riguardare solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego. Ne consegue che non si pongono problemi nei casi in cui il bene confiscato, per intero e nel suo complesso, "ab origine" risulti acquisito al patrimonio del soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da attività illecite; esiste, invece, la necessità di stabilire i limiti di operatività dell'effetto ablativo nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito. In queste ultime ipotesi il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato al reimpiego in esso effettuato dei profitti illeciti o, comunque, ingiustificati. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)