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Sez. 1, Sentenza n. 33479 del 04/07/2007 Cc. (dep. 28/08/2007) Rv. 237448 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di beni di cui non sia dimostrata la legittima provenienza - Beni acquistati legittimamente e migliorati con danaro di provenienza non giustificata - Confisca del bene nel suo complesso - Illegittimità - Confisca limitata alla parte di valore proporzionata al reimpiego di profitti ingiustificati - Legittimità.
Stato
decisa il 2007-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237448-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In virtù dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche censurato l'operato del giudice di appello, che nel retrodatare la ritenuta collusione mafiosa del proposto sulla base di una piattaforma indiziaria di scarsa consistenza, non aveva preso in esame le specifiche critiche di ordine economico-finanziario mosse dalla difesa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)