Sez. 3, Sentenza n. 538 del 20/01/1997 (Rv. 501861 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Eccezione sollevata dal titolare di credito di importo maggiore - Omessa richiesta di pagamento dell'eccedenza - Carattere riconvenzionale.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
L'eccezione di compensazione corrisponde sempre ad una eccezione riconvenzionale allorché venga sollevata dal titolare del credito di importo maggiore, il quale non pretenda di ottenere nello stesso giudizio di pagamento dell'eccedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)