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Sez. 2, Sentenza n. 4133 del 02/03/2016 (Rv. 639413 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Introduzione nel giudizio - Modalità - Domanda riconvenzionale o eccezione riconvenzionale - Criteri distintivi - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639413-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La compensazione può assumere il carattere di eccezione riconvenzionale, qualora la deduzione del controcredito abbia il solo scopo di paralizzare l'avversa pretesa, ovvero quello di domanda riconvenzionale, allorché miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte; ne deriva che, nel primo caso, la stessa, anche se implica un ampliamento del "thema decidendum", è proponibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (nella formulazione antecedente alla l. n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)