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Sez. 3, Sentenza n. 7924 del 27/10/1987 (Rv. 455673 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - COMPENSAZIONE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE OVVERO DOMANDA RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1987-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455673-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - COMPENSAZIONE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE OVVERO DOMANDA RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

La compensazione, comportando un ampliamento della controversia, può assumere o il carattere di una eccezione riconvenzionale proponibile anche in un momento successivo a quello della presentazione della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado) qualora la deduzione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero la natura di domanda riconvenzionale, allorché tenda ad un fine più ampio di quello della semplice difesa, quando cioè mira ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte. (V 3843/83, mass n 428766; (V 1545/81, mass n 412208; (V 246/81, mass n 410656; (V 4043/79, mass n 400535).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)