Sez. 1, Ordinanza n. 21474 del 15/09/2017 (Rv. 645514 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo con transazione fiscale - Cd. infalcidiabilità del credito IVA - Disciplina "ratione temporis" vigente ex art. 182 ter l.fall. - Applicabilità alle proposte formulate nel periodo dal 16 luglio al 28 novembre 2008- Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, la regola della cd. infalcidiabilità dell’IVA trova applicazione anche nelle proposte ex art. 182 ter l.fall. nel testo originario, prima della novella operata dal d.l. n. 105 del 2008, conv. con modif. in l. n. 2 del 2009 e dunque in relazione al periodo decorrente dal 16 luglio 2008 al 28 novembre 2008. Ciò in applicazione delle Decisioni del Consiglio dell’Unione europea 2000/597/CE, 2000/436/CE, 2014/335/UE, Euratom e del disposto degli artt. 2, 250, paragrafo 1, e 273 della Direttiva del Consiglio dell’UE n. 2006/112/CE, secondo le quali tutti gli Stati membri devono adottare le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’IVA nei loro territori, essendo dunque ammissibile solo ed esclusivamente una mera dilazione nel pagamento di tale imposta, proprio perché già rappresentava risorsa dell’Unione Europea.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 ter, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 81 CORTE COST. PENDENTE, Decisione Consiglio CEE del 2006 num. 112, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 29, Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)