Sez. 1, Sentenza n. 14447 del 25/06/2014 (Rv. 631445 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA | Trattamento del credito IVA - Riduzione del capitale - Inammissibilità - Applicabilità ad ogni tipo di concordato - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA
In tema di concordato preventivo, l'art. 182 ter, primo comma, legge fall. (come modificato dall'art. 32 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell'IVA, così sancendo l'intangibilità del relativo debito, ha natura sostanziale e carattere eccezionale, attribuendo al corrispondente credito un trattamento peculiare ed inderogabile, sicchè la stessa si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito IVA.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 ter com. 1, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)