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Sez. 1, Sentenza n. 17269 del 12/07/2013 (Rv. 627387 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Alla banca trattaria - Valore di quietanza - Presupposti - Responsabilità della banca girataria per il pagamento in favore di soggetto diverso dal legittimo portatore dell'assegno - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627387-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA

La regola stabilita dall'art. 18, quinto comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, per la quale la girata dell'assegno alla banca trattaria vale come quietanza, suppone che l'assegno sia stato pagato o accreditato allo stesso autore della girata, e non esenta la banca da responsabilità per il pagamento a favore di soggetto diverso dal legittimo portatore dell'assegno.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 18 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)