Sez. 1, Sentenza n. 27378 del 12/12/2005 (Rv. 585164 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Incauto pagamento a persona estranea e non autorizzata all'incasso - Responsabilità della banca girataria per l'incasso e della banca trattaria nei confronti del prenditore - Configurabilità - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA
In tema di assegno bancario, allorché abbiano incautamente pagato, al di fuori delle condizioni di legge, a persona estranea e non autorizzata all'incasso, la banca girataria per l'incasso e la banca trattaria possono essere chiamate a rispondere nei confronti del prenditore del titolo, essendo costui tutelato in ordine al fatto che l'assegno circoli secondo la disciplina sua propria e che la banca non paghi a chi non è legittimo prenditore, con ciò pregiudicando il diritto del prenditore medesimo di soddisfarsi per il suo credito sia tramite l'adempimento del trattario, sia con l'azione cartolare nei confronti del traente e dei giranti (oltre che, ove sussista, con l'azione causale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 3, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 4, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 16, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 24, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)