Sez. 3, Sentenza n. 1769 del 26/03/1981 (Rv. 412450 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI RISARCIMENTO - RACCOMANDATA PREVISTA DALL'ART 22 DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - MANCANZA DI PROVA DEL DECORSO DEI SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DI ESSA DA PARTE DELLO ASSICURATORE - IMPROPONIBILITA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI RISARCIMENTO - RACCOMANDATA PREVISTA DALL'ART 22 DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - MANCANZA DI PROVA DEL DECORSO DEI SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DI ESSA DA PARTE DELLO ASSICURATORE - IMPROPONIBILITA.*
E improponibile, ai sensi dell'art 22 della legge 24 dicembre 1969 n 990, sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato, qualora - in Mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata prevista dalla succitata norma - non risulti in qualche modo dagli Atti il decorso dei sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata medesima, che costituiscono lo spatium deliberandi concesso dalla legge all'assicuratore, prima di rendere proponibile l'Azione di risarcimento a favore del danneggiato. (V 3855/78, mass n 393422).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)