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Sez. 1, Sentenza n. 3855 del 08/08/1978 (Rv. 393422 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVIA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE ED INUTILE DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI - NECESSITA - PRESUPPOSTI - COMUNICAZIONE DELLA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - FORME - EQUIVALENTI.*
Stato
decisa il 1978-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393422-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVIA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE ED INUTILE DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI - NECESSITA - PRESUPPOSTI - COMUNICAZIONE DELLA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - FORME - EQUIVALENTI.*

La disposizione di cui all'art 22 della legge n 990 del 1969, sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che subordina l'Esercizio dell'Azione di risarcimento del danno al decorso di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento rivolta, tramite lettera raccomandata, all'assicuratore, e applicabile anche nel caso in cui l'Azione sia diretta solo contro il danneggiante. La Forma della comunicazione della richiesta all'assicuratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno puo essere sostituita da altre equivalenti, che diano identiche o superiori garanzie di certezza circa l'avvenuta comunicazione della richiesta risarcitoria, quali la notificazione nelle forme giudiziali ed il verbale di cancelliere od altro pubblico ufficiale, e, quindi, anche dalla notificazione all'assicuratore dell'istanza di accertamento tecnico preventivo, di cui all'art 696 cod proc civ, quando in tale istanza sia manifesta la volonta di ottenere il risarcimento e con essa sia provocata la partecipazione dell'assicuratore al procedimento di accertamento tecnico preventivo. (nella specie, oltre che dell'istanza di accertamento preventivo, l'assicuratore aveva avuto conoscenza delle fatture relative alla riparazione del veicolo). (V 1718/74, mass n 369890).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)