Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 19/05/1983 (Rv. 428333 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DEL DANNEGGIATO ALL'ASSICURATORE EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - INVIATA CON RACCOMANDATA SEMPLICE - PROVA DELL'ARRIVO NEL TERMINE PRESCRITTO DALLA SUDDETTA NORMA - ONERE DEL DANNEGGIATO - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DEL DANNEGGIATO ALL'ASSICURATORE EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - INVIATA CON RACCOMANDATA SEMPLICE - PROVA DELL'ARRIVO NEL TERMINE PRESCRITTO DALLA SUDDETTA NORMA - ONERE DEL DANNEGGIATO - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'Onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, anche quando l'Azione sia proposta soltanto contro il responsabile civile, di richiedere il risarcimento all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa Azione giudiziaria può essere assolto anche con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento prevista dalla citata norma, purché sia raggiunta la certezza che la richiesta sia pervenuta all'assicuratore nel termine suddetto e pertanto, qualora la richiesta all'assicuratore sia stata rivolta con raccomandata semplice, spetta al danneggiato la prova, con ogni mezzo e quindi anche con presunzioni rispondenti ai requisiti prescritti dagli artt. 2727 e seguenti cod. civ., che la richiesta sia pervenuta all'assicuratore nel termine di sessanta giorni prima della domanda. (V 3851/82, mass n 421817; (V 277/82, mass n 417979; (V 1769/81, mass n 412450; (V 3206/80, mass n 406999).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)