Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 10 ottobre 1973, causa 110/73
Epigrafe
Nel procedimento 110-73,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Corte di Cassazione francese, sezione previdenza sociale, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
G. FIEGE, residente in Bad Pyrmont (Germania),
e
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 10 del regolamento n. 3, dell' art. 30 del regolamento n. 4, e del regolamento del Consiglio CEE n. 109/65, tutti relativi alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh (relatore), M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono così riassumere:
paragrafo 2
1. Con sentenza 22 gennaio 1973 la Corte di Cassazione francese, sezione previdenza sociale, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1o se le disposizioni dell'art. 30 del regolamento n. 4/CEE che riguardano le domande di prestazioni si applichino anche ai trasferimenti di pensioni di invalidità;
2o se l'allegato A del regolamento n. 3, che, nella vecchia versione, comprendeva tra i territori ai quali esso si applicava anche l'Algeria come facente parte della Francia metropolitana, implicasse per gli enti previdenziali francesi degli obblighi particolari, distinti da quelli incombenti agli enti algerini, e tali, da imporre loro di versare le prestazioni in caso di inadempienza di questi;
3o se ciò valga anche per il diritto alle prestazioni acquisito dal cittadino di uno Stato membro e riconosciuto da un ente previdenziale algerino dopo che l'Algeria è divenuta indipendente, ma prima che entrasse in vigore il regolamento 30 giugno 1965, n. 109/65, il quale ha escluso espressamente l'Algeria dai territori cui si applica il regolamento n. 3;
4o se ciò valga anche per una domanda di trasferimento indirizzata ad un ente previdenziale tedesco dopo che l'Algeria è divenuta indipendente e che è pervenuta a un ente previdenziale francese solo dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 109/65;
5o in caso affermativo, se dette disposizioni vadano interpretate nel senso che il lavoratore migrante, che sia stato occupato successivamente in Germania, poi in Francia ed infine in Algeria — dove ha ottenuto una pensione d'invalidità con effetto dal 1o novembre 1962, cioè dopo che l'Algeria è divenuta indipendente — e che desideri fissare la propria residenza in Germania, possa chiedere il trasferimento della pensione, non già all'ultimo ente cui è stato iscritto in Algeria, ma ad un ente francese al quale era stato affiliato in precedenza.
2. I fatti sono i seguenti:
a) Gerd Fiege, nato il 18 luglio 1922, cittadino tedesco, è stato iscritto alla previdenza sociale in Germania dal 1936 al 1947, in Francia dal 19 settembre 1947 al 4 aprile 1949, e successivamente in Algeria a partire dal 1951. In quest'ultimo paese egli veniva colpito da poliomielite il 12 novembre 1959. Dopo aver fruito delle prestazioni dell'assicurazione malattia, otteneva, dalla Caisse sociale (ente previdenziale) di Orano una pensione di invalidità, con decorrenza dai 1o novembre 1962. Avendo in seguito manifestato l'intenzione di rientrare in Germania, egli veniva informato dalla Caisse di Orano che, in mancanza di un accordo di reciprocità, la sua pensione non avrebbe potuto essergli versata al di fuori del territorio algerino. Il Fiege, richiamandosi allora all'art. 10 del regolamento CEE n. 3 ed all'art. 30 del regolamento CEE n. 4, indirizzava, in data 26 gennaio 1963, una domanda di trasferimento in Germania della propria pensione alla Bundesversicherungsanstalt für Angestellte di Berlino, che la inoltrava, tramite il Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, alla Caisse primaire d'assurance maladie di Strasburgo, ultimo ente previdenziale di uno Stato membro cui fosse stato iscritto l'interessato.
b) La Caisse di Strasburgo respingeva la domanda e la Corte d'Appello di Parigi confermava la decisione, con sentenza 22 dicembre 1970, la cui motivazione si imperniava sostanzialmente sui seguenti punti:
le disposizioni invocate non potevano, nella fattispecie, trovare applicazione in quanto la pensione era stata concessa, dopo la dichiarazione d'indipendenza dell'Algeria — paese in cui non hanno vigore i regolamenti comunitari — da un ente previdenziale algerino che provvedeva regolarmente alla corresponsione della medesima;
anche in relazione a quanto disposto dai suddetti regolamenti, l'istituzione competente dello Stato sotto la cui legislazione il lavoratore aveva maturato gli ultimi periodi assicurativi sarebbe stata la Caisse algerina e non quella di Strasburgo;
nessun regolamento comunitario prevedeva trasferimenti di pensioni eseguiti tramite una Caisse diversa da quella d'iscrizione ed, inoltre, l'art. 30 del regolamento n. 4 riguardava soltanto le domande di prestazioni.
c) Contro la suddetta sentenza della Corte d'Appello l'interessato ricorreva in cassazione.
La Corte di Cassazione, constatato che era stata sollevata davanti ad essa una questione di interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e non essendo la sua sentenza più impugnabile, ha ritenuto necessario rivolgersi alla Corte di giustizia, in conformità all'art. 177 del trattato CEE, ed ha sospeso il procedimento.
3. La sentenza di rinvio veniva iscritta nel registro di questa Corte il 22 marzo 1973.
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustuzia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente nella causa principale, rappresentato dall'avv. Nicolay, patrocinante in Cassazione, la C.R.A.M (Caisse régionale assurance maladie) di Strasburgo, resistente nella causa principale, e la Commissione delle Comunità europee rappresentata dal sig. Italo Telchini, suo consigliere giuridico, in qualità d'agente, assistito dalla sig. na. Marie-José Jonczy, del servizio giuridico della Commissione.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte
paragrafo 1
Le osservazioni presentate alla Corte si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › A — Osservazioni della Caisse régionale d'assurance maladie di Strasburgo
paragrafo 1
La Caisse ricorda di aver già esposto i suoi argomenti, in particolare dinanzi alla Commissione di prima istanza del contenzioso della previdenza sociale di Parigi e dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi che, tra l'altro, ha accolto la tesi da essa sostenuta, ed ha respinto l'appello del Fiege con sentenza 22 dicembre 1970.
paragrafo 2
In questa sede si potrebbe inoltre rilevare che le venne inoltrata, tramite il Bundesversicherungsanstalt für Angestellte di Berlino e l'ufficio previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti di Parigi, una domanda di pensione d'invalidità (non già una domanda di trasferimento delle prestazioni) e che tale domanda le pervenne soltanto in data 6 giugno 1967.
paragrafo 3
La Caisse di Strasburgo, fa osservare che, pur se ai sensi dei regolamenti CEE nn. 3 e 4 l'Algeria dovesse essere considerata territorio francese fino al 18 gennaio 1965, l'unica istituzione competente ad amministrare e liquidare la pensione d'invalidità risulterebbe ugualmente la Caisse algerina, ultima Caisse «francese» cui fu sicritto l'interessato.
paragrafo 4
Infine, la C.R.A.M. si richiama alle disposizioni del decreto 25 febbraio 1953 n. 53-167, cita l'art. 14 dell'ordinanza governatoriale di pari data e conclude che, nella fattispecie, non potrebbe mai venir condannata a pagare una pensione d'invalidità algerina.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › B — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione ritiene utile ricordare che i regolamenti nn. 3 e 4 si applicavano in origine anche all'Algeria, ma che, dopo la dichiarazione di indipendenza del 1o luglio 1962, l'Algeria e gli algerini sono stati esclusi dalla sfera d'applicazione dell'allegato A del regolamento n. 3 in virtù del regolamento del Consiglio n. 109/65, entrato in vigore il 19 gennaio 1965 (GU delle CC.EE. n. 125 del 9 luglio 1965, pag. 2131). Le menzioni concernenti l'Algeria vennero soppresse altresì negli allegati B e D del regolamento n. 3 e negli allegati, 1, 2, 3, 5 e 9 del regolamento n. 4 a mezzo di notifiche rispettivamente del 1o e 18 febbraio 1965 (GU delle CC.EE. n. 68 del 23 aprile 1965 e n. 83 del 13 maggio 1965), con effetto esse pure dal 19 gennaio 1965. In data 19 gennaio 1965 veniva infatti sottoscritta la convenzione generale franco-algerina in materia di previdenza sociale, entrata in vigore il 19 maggio 1965.
paragrafo 2
Secondo la Commissione, è in base a quanto sopra esposto che il ricorrente ritiene la Francia responsabile fino al 19 gennaio 1965 degli obblighi nascenti dai regolamenti nn. 3 e 4 in favore di cittadini degli Stati membri residenti in Algeria, ed afferma che una domanda di trasferimento rivolta alla Bundesversicherungsanstalt für Angestellte di Berlino anteriormente a tale data, per ottenere la pensione dovuta in base al'assicurazione sociale di cui fruiva in Algeria, non può venir respinta senza violare l'art. 10 del regolamento n. 3, che prevede la possibilità di fruire della pensione anche in un altro Stato membro.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › B — Osservazioni della Commissione › a) Sulla prima questione
paragrafo 1
La Commissione osserva che le disposizioni di cui all'art. 30 del regolamento n. 4 hanno lo scopo di determinare a quale ente di previdenza sociale le domande di pensione debbano o possano essere rivolte, a seconda che il lavoratore risieda in uno Stato membro e sia soggetto alla sua legislazione (n. 1), risieda in uno Stato membro e non sia soggetto alla sua legislazione (n. 2) o infine risieda in uno Stato terzo (n. 3); inoltre mirano a far si che in ogni caso la domanda pervenga all'ente competente dello Stato alla cui legislazione il lavoratore è soggetto. Il predetto ente, in forza dell'art. 32 dello stesso regolamento, istruisce la pratica e trasmette la domanda agli altri enti presso i quali il lavoratore sia eventualmente stato iscritto.
paragrafo 2
L'art. 30 del regolamento n. 4 designa l'ente al quale va rivolta la domanda onde evitare delle complicazioni a quei lavoratori cui si sarebbero potute applicare le leggi di più Stati membri, e fa si che le domande giungano il più presto possibile all'ente incaricato dell'istruzione: si tratta dunque di norme dirette a semplificare e ad accelerare il procedimento di liquidazione delle pensioni. La Commissione sottolinea che il predetto articolo è la sola disposizione da applicarsi alle domande di pensioni d'invalidità o di vecchiaia a norma degli artt. 26-28 del regolamento n. 3.
paragrafo 3
Ne consegue — argomenta la Commissione — che non si può escludere l'applicazione di tale articolo nel caso di una domanda di trasferimento della pensione da un ente previdenziale ad un altro. Ci si può tuttavia domandare se una tale ipotesi non sia puramente teorica. In realtà, dovendosi ritenere inammissibile che un ente previdenziale di uno Stato membro possa prendere a proprio carico pensioni spettanti in base alla legislazione di un altro Stato membro, un trasferimento non potrebbe aver luogo se non fra due diversi enti di uno stesso Stato. Nel presente caso, trattandosi di una pensione già concessa, il procedimento da seguire sarebbe quello previsto dalla legislazione dello Stato interessato, senza bisogno di ricorrere ai buoni uffici di enti appartenenti ad un altro Stato membro.
paragrafo 4
Dopo aver osservato che l'art. 30 è una norma imperativa («il lavoratore è tenuto a …»), la Commissione sostiene che, tuttavia, non se ne può desumere che venga meno il diritto alla pensione per il solo fatto che il lavoratore non ne rispetti le disposizioni ed indirizzi la sua domanda ad un ente diverso da quello indicato. I regolamenti non prevedono infatti sanzioni per il lavoratore che non segue la procedura da essi indicata, in quanto essi, pur creando diritti in capo agli interessati, riguardano essenzialmente gli enti incaricati di applicarli. La sanzione per un eventuale errore di trasmissione è il ritardo che subisce lo svolgimento della pratica.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › B — Osservazioni della Commissione › b) Sulla quarta questione
paragrafo 1
Senza entrare nel merito della controversia, la Commissione ritiene che la domanda non possa essere respinta solo perché è stata presentata ad un ente tedesco ed è pervenuta all'ente francese dopo che era già entrato in vigore il regolamento n. 109/65. A suo avviso, dall'art. 47 del regolamento n. 3 si evince che si deve tener conto della data in cui la domanda fu presentata all'ente tedesco, e non di quella in cui venne trasmessa da quest'ultimo all'ente francese.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › B — Osservazioni della Commissione › c) Sulle altre questioni
paragrafo 1
Le altre questioni riguardano un giudizio di merito, collegato alla cessazione dell' applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 in Algeria.
paragrafo 2
Anzitutto si deve accertare quando l'Algeria abbia cessato di applicare i predetti regolamenti. In ordine a questo problema, la commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti ha stabilito che l'Algeria non è più stata vincolata dalle disposizioni del trattato di Roma al momento della conseguita indipendenza e che, pur se l'Algeria continuava a figurare nell'allegato A del regolamento n. 30, ciò non poteva ampliare la sua sfera d'applicazione oltre i limiti di efficacia del trattato. La Commissione CEE si domanda se tale presa di posizione sia corretta o, perlomeno, se non convenga attenuarla. A suo parere sarebbe opportuna una fictio juris, cioè che gli enti degli Stati membri considerassero il territorio algerino territorio della Comunità fino all'entrata in vigore del regolamento n. 109/65 (1o agosto 1965). Tale fictio juris è pacifica per quanto riguarda i diritti dei cittadini degli Stati membri, mentre, al contrario, si può ammettere che la data del 1965 non significhi nulla per i lavoratori algerini. Sarebbe quindi più esatto, a parere della Commissione,' dire che i regolamenti nn. 3 e 4 dal 1o luglio 1962 non erano più applicabili non già all'Algeria, bensì agli algerini.
paragrafo 3
Il secondo punto da risolvere è quello del se la Francia abbia, in forza del regolamento n. 109/65, un obbligo sussidiario di pagare ad un pensionato, proveniente da un altro Stato membro, una pensione maturata sotto il sistema di previdenza sociale algerino all'epoca in cui il regolamento n. 3 trovava applicazione in Algeria, qualora un ente previdenziale algerino ne sospenda il pagamento.
paragrafo 4
Il regolamento n. 109/65 ha soppresso la menzione dell'Algeria nell'allegato A del regolamento n. 3, facendo però salvi i diritti quesiti, ma la Commissione constata che né dal regolamento stesso, né dai lavori preparatori, emerge alcun elemento per affermare che l'onere relativo ai diritti quesiti ricada sulla Francia.
paragrafo 5
La Commissione ritiene che, in mancanza di un'espressa disposizione, il regolamento n. 109/65 potrebbe essere interpretato nel senso voluto dall'interessato, solo qualora la Francia fosse tenuta a rispondere per prestazioni dovute dagli enti previdenziali algerini sulla base di periodi d'assicurazione maturati anteriormente al 1o luglio 1962.
paragrafo 6
Essa osserva che si tratta di una pensione il cui carattere algerino era particolarmente evidente, anche prima dell'indipendenza: negli allegati del regolamento n. 4, alla rubrica Francia, veniva fatta espressa menzione dell'Algeria. Ne consegue, argomenta la Commissione, che sarebbe difficile ammettere l'esistenza di un obbligo della Francia, anche solo in via sussidiaria. Diversa sarebbe la situazione se la Francia si fosse spontaneamente accollata tali obblighi. Contro questa tesi la Commissione menziona il protocollo 19 gennaio 1965 n. 3 (GU della R.F. 19 maggio 1965, pag. 4005), il quale, richiamandosi alle disposizioni della convenzione generale franco-algerina, le quali «pongono a carico del paese in cui il lavoratore presta la propria opera gli oneri conseguenti ai diritti acquisiti o in corso di acquisizione, in materia di pensioni di vecchiaia, se fondati su periodi di assicurazione o assimilati maturati in tale paese», dichiara che «in seguito alle circostanze eccezionali concomitanti con il raggiungimento dell' indipendenza da parte dell'Algeria, gli enti previdenziali del predetto paese non sono in grado di accollarsi l'adempimento delle obbligazioni di cui alle soprammenzionate disposizioni nei riguardi dei cittadini francesi residenti in Francia».
paragrafo 7
Inoltre, richiamandosi alla legge 26 dicembre 1964 (GU della R.F. 29 dicembre 1964, pagg. 11, 790) con cui la Repubblica francese assumeva a proprio carico le prestazioni previdenziali dovute a francesi già residenti in Algeria, la Commissione constata che nella norma è chiaramente messa in risalto la natura di legge di solidarietà nazionale e che spetta agli enti previdenziali algerini adempiere i loro obblighi nei confronti degli assicurati stranieri.
paragrafo 8
Da quanto precede, come pure dal fatto che l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 3 esclude dalla sfera d'applicazione del predetto regolamento le prestazioni in favore delle vittime di guerra, si evince — a parere della Commissione — che la legge francese 26 dicembre 1964 non è una legge nel senso dei regolamenti comunitari, di cui possano chiedere di fruire anche i lavoratori provenienti da altri Stati membri. Di conseguenza, conclude la Commissione, la Francia non è tenuta, neppure in via sussidiaria, a versare ai lavoratori originari di altri Stati membri prestazioni previdenziali dovute in base a periodi di assicurazione maturati in Algeria,
paragrafo 9
La Commissione propone che alle questioni deferite alla Corte si risponda come segue:
paragrafo 10
1.
«Le disposizioni dell'art. 30 del regolamento del Consiglio n. 4, relative alle domande di concessione di una pensione, potrebbero altresì trovare applicazione nel caso di trasferimenti di pensioni di invalidità, ammesso che tale ipotesi possa verificarsi.»
2.
«I regolamenti nn. 3 e 4 non vincolano gli enti previdenziali francesi a concedere, nemmeno a titolo sussidiario, prestazioni dovute da un ente algerino,
e, di conseguenza, la soluzione dei quesiti 2, 3, 4 e 5 deve essere negativa.»
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › C — Osservazioni del ricorrente › a) Sulla prima questione
paragrafo 1
Secondo il ricorrente, non si può negare che l'art. 30 del regolamento n. 4 si applichi al caso del trasferimento, in quanto la domanda di trasferimento della pensione non è diversa dalla domanda di concessione della medesima.
paragrafo 2
In effetti, la domanda di pensione è stata già accolta; resta quindi da stabilire soltanto una modalità di versamento della pensione, in quanto l'espressione «domanda di concessione della pensione» deve comprendere la domanda principale, cioè la richiesta di attribuzione, con le relative modalità.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › C — Osservazioni del ricorrente › b) Sulla seconda questione
paragrafo 1
Il ricorrente osserva anzitutto che solo la Francia — e non l'Algeria — ha sottoscritto i regolamenti comunitari nn. 3 e 4 e che essa sola si è impegnata a rispettarli. Ora, appunto, la Francia riteneva che tali regolamenti dovessero applicarsi nei territori di cui all'allegato A del regolamento n. 3 cioè «la Francia metropolitana, l'Algeria, e i dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica, Riunione)». D'altra parte — osserva il ricorrente — il testo dell'allegato A del regolamento n. 3 è rimasto in vigore fino al 19 gennaio 1965, come risulta dall'art. 16, n. 2a, del regolamento del Consiglio CEE 30 giugno 1965, n. 109/65,_ che fissa al 19 gennaio 1965 l'entrata in vigore dell'art. 5, relativo all'ambito di applicazione del nuovo regolamento: «La Francia metropolitana e i dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica, Riunione)».
paragrafo 2
Il ricorrente sostiene che, di norma, un accordo internazionale rimane in vigore finché non venga denunciato e che evidentemente l'indipendenza dell'Algeria non poteva sollevare la Francia dai suoi obblighi verso i lavoratori provenienti da altri paesi della Comunità, fino a che non fosse stato esplicitamente modificato l'allegato A del regolamento n. 3. Se la Francia avesse voluto sottrarsi agli obblighi nascenti dall'applicazione del predetto regolamento in Algeria, avrebbe ben potuto denunciare l'allegato A del regolamento n. 3 quando, nel 1962, l'Algeria raggiunse l'indipendenza. Il non aver chiesto immediatamente una simile modifica dimostra chiaramente l'intenzione della Francia di mantenere i suoi impegni in materia previdenziale nei confronti dei lavoratori originari di altri paesi della Comunità. La data del 19 gennaio 1965, fissata dal regolamento del 30 giugno 1965, non è d'altronde affatto casuale, in quanto in tale data veniva sottoscritto un accordo franco-algerino in tema di previdenza sociale.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › C — Osservazioni del ricorrente › c) Sulla terza questione
paragrafo 1
Il ricorrente osserva che un solo Stato — la Francia — si è, in questo caso, impegnato ad adempiere gli obblighi imposti dai regolamenti nn. 3 e 4 e che la domanda, presentata tra la data in cui l'Algeria divenne indipendente e la data di promulgazione del regolamento 30 giugno 1965, n. 109, mostra con chiarezza che solo la Francia era tenuta alle relative prestazioni. Finché i regolamenti di cui è causa non fossero stati modificati od abrogati, lo Stato francese doveva far fronte ai suoi impegni, e perciò concedere la pensione ai lavoratori che possedessero i requisiti inerenti il territorio e la nazionalità, richiesti dal regolamento n. 3, allegato À.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › C — Osservazioni del ricorrente › d) Sulla quarta questione
paragrafo 1
Il ricorrente si richiama alle disposizioni dell'art. 30, n. 2, e dell'art. 83 del regolamento n. 4, secondo cui è considerata come data di presentazione della domanda all'ente competente la data in cui la domanda è stata presentata all' ente di un altro Stato membro. Egli sottolinea che, stando così le cose, la data in cui la pratica è stata inoltrata all'ente previdenziale francese è irrilevante, in quanto l'unica data da prendere in considerazione è quella di presentazione della domanda. Nella fattispecie, la «domanda» prevista dagli artt. 30 e 83 è stata presentata il 26 gennaio 1963 ed è quindi anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 109/65.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › C — Osservazioni del ricorrente › e) Sulla quinta questione
paragrafo 1
Il ricorrente precisa anzitutto che non c'è bisogno, nel presente caso, di chiamare in causa lo Stato algerino, che è sovrano ed estraneo alla controversia: il solo problema consiste nell'accertare se il cittadino di uno Stato membro residente in un altro Stato membro, cui si applichi il regolamento n. 3, abbia diritto, in caso di sopravvenuta infermità, alla continuazione delle prestazioni anche se lascia il territorio di residenza per stabilirsi in un altro territorio della Comunità. Posto che lo Stato algerino non può venir costretto ad onorare impegni assunti da uno Stato membro della Comunità e che il cittadino di uno Stato membro della Comunità non può venir costretto ad agire in giudizio contro lo Stato algerino, è inevitabile legittimare l'interessato ad agire, in conformità all'art. 30, n. 3, del regolamento n. 4, contro l'ultimo ente previdenziale cui il lavoratore sia stato iscritto nell'ambito della Comunità. Una diversa soluzione porterebbe a negare i diritti riconosciuti dai regolamenti sopra citati. Essa immobilizzerebbe inoltre il cittadino di uno Stato membro su un certo territorio, privandolo così del diritto di libera circolazione sancito dall'art. 51 del trattato CEE: il lavoratore potrebbe fruire delle provvidenze assistenziali solo se continuasse a risiedere in uno Stato terzo, ma una simile condizione stride manifestamente con l'art. 10 del regolamento n. 3 che vieta di sopprimere o di confiscare le pensioni acquisite in forza della legislazione di uno Stato membro.
paragrafo 2
Il ricorrente ritiene che ciascuna questione debba essere risolta in senso affermativo.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 1
1/3 Con sentenza 22 febbraio 1973, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 1973, la Corte di Cassazione francese ha sottoposto a questa Corte, in via pregiudiziale, numerose questioni relative all'interpretazione dell'art 10 del regolamento n. 3, dell'art. 30 del regolamento n. 4, e del regolamento del Consiglio n. 109/65 (GU n. 125 del 9. 7. 1965), tutti riguardanti la previdenza sociale dei lavoratori migranti. Le suddette questioni sono state sollevate nel corso di un procedimento instaurato da un lavoratore tedesco il quale, desiderando lasciare il territorio algerino (dove gli era stata attribuita una pensione di invalidità) per stabilirsi nella Repubblica federale, aveva chiesto che la pensione fosse posta a carico degli enti previdenziali francesi. La domanda dell'attore nella causa principale si fonda sul fatto che, quando gli fu concessa la pensione, l'Algeria rientrava ancora fra i territori indicati sotto la rubrica «Francia» nell'allegato A del regolamento n. 3 ed era perciò considerata parte della Comunità ai fini dell'applicazione delle norme relative alla previdenza sociale dei lavoratori migranti.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
paragrafo 2
5/7 L'art. 30 del regolamento n. 4 indica la procedura da seguire nel caso specifico di una domanda «di prestazioni in virtù degli articoli 26-28 del regolamento n. 3» ed, in particolare, stabilisce quale ente previdenziale sia competente ad istruire la pratica, a seconda del paese di residenza dell'interessato. Nessuna norma comunitaria prevede una procedura di trasferimento della pensione d'invalidità da un ente previdenziale di uno Stato membro ad un analogo ente d'un altro Stato membro. L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3, in cui è detto che una pensione non può «subire alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice», non menziona affatto l'ipotesi del trasferimento.
punto 4
Con la prima questione si chiede se le disposizioni dell'art. 30 del regolamento n. 4, che riguardano le domande di prestazioni, si applichino anche ai trasferimenti di pensioni d'invalidità.
punto 8
Ne consegue che la questione n. 1 va risolta in senso negativo.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
paragrafo 2
10/12 L'art. 1, comma a), dell'allegato A del regolamento n. 3 menziona espressamente, sotto la voce «Francia», l'Algeria nella definizione del territorio al quale esso si applica. Pur avendo conseguito l'indipendenza il 1o luglio 1962, l'Algeria non ha cessato di far parte del territorio comunitario, per quanto concerne i diritti dei cittadini di Stati membri della Comunità, se non in forza del regolamento del Consiglio 30 giugno 1965, n. 109, che, con effetto retroattivo dal 19 gennaio 1965, ha soppresso la menzione di questo paese negli allegati dei regolamenti n. 3 e n. 4. L'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65 precisa che la predetta soppressione «fa salvi i diritti quesiti».
punto 9
Con la seconda questione si chiede se l'allegato A del regolamento n. 3, che, nella vecchia versione, comprendeva tra i territori ai quali esso si applicava anche l'Algeria come facente parte della Francia metropolitana, implicasse per gli enti previdenziali francesi degli obblighi particolari, distinti da quelli incombenti agli enti algerini, e tali da imporre loro di versare le prestazioni in caso di inadempienza di questi.
punto 13
L'allegato A del regolamento n. 3, nella vecchia versione, impone pertanto agli enti previdenziali francesi il rispetto dei diritti acquisiti in Algeria da un lavoratore migrante prima del 19 gennaio 1965.
punto 14
Per di più, in forza del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, sancito dagli artt. 48-51 del trattato, tutti i lavoratori provenienti da uno degli Stati membri sono assimilati, ai fini dell'applicazione del regolamento n. 3, ai lavoratori nazionali che si trovino nelle stesse condizioni.
punto 15
Ne consegue che la seconda questione va risolta in senso affermativo.
SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione
paragrafo 2
17/18 Anche se tale diritto è stato riconosciuto dopo il 1o luglio 1962, ciò non solleva dai loro obblighi gli enti previdenziali francesi, che sono rimasti competenti, per i territori indicati assieme alla Francia nell'allegato A, fino alla data in cui, su iniziativa della Repubblica francese, la relativa menzione non è stata soppressa. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l'art 16 del regolamento n. 109/65, che mirava precisamente a tutelare i diritti quesiti.
punto 16
Con la terza questione si chiede se gli enti previdenziali francesi debbano rispondere anche per il diritto alle prestazioni acquisito dal cittadino di uno Stato membro e riconosciuto da un ente previdenziale algerino dopo che l'Algeria è divenuta indipendente, ma prima che entrasse in vigore il regolamento 30 giugno 1965, n. 109/65, il quale ha escluso espressamente l'Algeria dai territori cui si applica il regolamento n. 3.
punto 19
Ne consegue che la questione n. 3 va risolta in senso affermativo.
SENTENZA › In diritto › Sulla quarta questione
paragrafo 2
21/23 L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3 vieta qualsiasi riduzione, modificazione, sospensione, soppressione o confisca della pensione. L'attore nella causa principale aveva quindi, in quanto titolare di una pensione d'invalidità, acquisito il diritto a conservarla intatta, anche se sì fosse successivamente stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui aveva sede l'ente debitore. Il diritto alla pensione, riconosciuto all'interessato già nel novembre 1962, non poteva essere messo in forse dalla lentezza delle pratiche amministrative.
punto 20
Con la quarta questione si chiede se gli enti previdenziali francesi siano tenuti a rispondere anche nel caso di una domanda di trasferimento indirizzata ad un ente tedesco dopo che l'Algeria è divenuta indipendente e che è pervenuta ad un ente previdenziale francese solo dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 109/65.
punto 24
Ne consegue che la questione n. 4 va risolta in senso affermativo.
SENTENZA › In diritto › Sulla quinta questione
paragrafo 2
26/28 L'interessato, nella sua qualità di lavoratore migrante, era assimilato alle persone di nazionalità francese cui fa riferimento l'allegato A del regolamento n. 3, che si trovassero nelle medesime condizioni, ed è pertanto un lavoratore appartenente alla Comunità iscritto ad un ente previdenziale francese. L'art. 10 del regolamento n. 3 afferma il principio che una pensione non può essere sottoposta a modifiche nemmeno se «il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice». Il lavoratore migrante che, fino al 19 gennaio 1965, abbia avuto la residenza nel territorio francese, inteso nel senso di cui all'allegato A del regolamento n. 3, è perciò legittimato a rivolgersi agli enti previdenziali di tale Stato.
punto 25
Per il caso di soluzione affermativa delle precedenti questioni, si chiede infine se l'interessato potesse domandare il trasferimento della pensione, non già all' ultimo ente cui era stato iscritto, ma ad un ente francese cui era stato affiliato in precedenza.
punto 29
Ne consegue che la questione n. 5 va risolta in senso affermativo.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 30
Le spese sopportate dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato alla Corte le sue osservazioni, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa di merito, l'attuale procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nella controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi di decidere sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali del ricorrente nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento n. 3 del Consiglio CEE relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie l'art. 10,
visto il regolamento n. 4 del Consiglio CEE relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie l'art. 30,
visto il regolamento n. 109/65 del Consiglio CEE relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte di Cassazione francese con sentenza 22 febbraio 1973, afferma per diritto:
1o Le disposizioni dell'art. 30 del regolamento n. 4 non trovano applicazione nel caso di trasferimenti di pensioni d'invalidità.
2o L'allegato A del regolamento n. 3, nella vecchia versione, impone agli enti previdenziali francesi il rispetto dei diritti acquisiti in Algeria da un lavoratore migrante prima del 19 gennaio 1965.
3o Anche se tali diritti sono stati riconosciuti da un ente algerino prima del 19 gennaio 1965, ciò non solleva gli enti previdenziali francesi dai loro obblighi, nemmeno qualora la domanda di trasferimento della pensione sia loro pervenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 109/65.
4o Il lavoratore migrante che, prima del 19 gennaio 1965, abbia avuto la residenza nel territorio francese, inteso sel3 senso di cui all'allegato A del regolamento n. 3, è legittimato a rivolgersi all'ultimo ente francese cui in precedenza era stato iscritto.
Firme
Lecourt
Monaco
Pescatore
Donner
Mertens de Wilmars
Kutscher
Ó Dálaigh
Sørensen
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 ottobre 1973.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt