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Sez. L, Sentenza n. 13831 del 21/12/1991 (Rv. 475139 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere | Cassazione di una sentenza con riguardo all'interpretazione negoziale per vizi di motivazione e per violazione dei canoni ermeneutici - Vincolatività per il giudice di rinvio - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475139-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere

La cassazione di una sentenza con riguardo all'interpretazione di norme contrattuali, ancorché pronunciata, oltre che per vizi di motivazione, anche per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, vincola il giudice di rinvio al rispetto dei criteri interpretativi fissati dalla sentenza di annullamento ma non anche al rispetto della soluzione interpretativa eventualmente suggerita dalla stessa sentenza, traducendosi la ricerca della volontà contrattuale in una indagine di merito riservata, pur nel rispetto dei suindicati criteri, al giudice anzidetto, il quale ben può pervenire, fermo l'obbligo di un'adeguata e corretta motivazione, alla medesima conclusione già raggiunta dalla sentenza cassata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di rinvio interpretativa dell'art. 9 del regolamento del 1973 della Cassa di Risparmio di Livorno nel senso che, ai fini della perequazione del trattamento pensionistico aziendale, il punto unico di contingenza, dopo la normativa del 1977, si applicasse non per intero ma nella misura del settantacinque per cento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)