Sez. L, Sentenza n. 10401 del 18/05/2005 (Rv. 581513 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Cassazione di una sentenza con riguardo all'interpretazione di contratti collettivi per violazione dei canoni ermeneutici - Vincolatività per il giudice di rinvio - Limiti - Fattispecie relativa alla pensione complementare dei macchinisti delle Ferrovie dello Stato prevista dall'accordo del 1991.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
La cassazione di una sentenza con riguardo all'interpretazione di norme contrattuali, pronunciata per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, vincola il giudice di rinvio al rispetto dei criteri interpretativi fissati dalla sentenza di annullamento ma non anche al rispetto della soluzione interpretativa eventualmente suggerita dalla stessa sentenza, traducendosi la ricerca della volontà contrattuale in una indagine di merito riservata, pur nel rispetto dei suindicati criteri, al giudice anzidetto, il quale ben può pervenire, fermo l'obbligo di un'adeguata e corretta motivazione, alla medesima conclusione già raggiunta dalla sentenza cassata. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di rinvio interpretativa dell'accordo collettivo dell' 8 novembre 1991 delle Ferrovie dello Stato relativo alla pensione complementare dei macchinisti, nel senso che dall'accordo derivava un diritto perfetto dei lavoratori alla pensione complementare non sottoposto alla condizione sospensiva dell'istituzione del relativo fondo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Contr. Coll. 08/11/1991
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)