Sez. L, Sentenza n. 5009 del 26/08/1981 (Rv. 415792 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONE A CARICO DELL'INPS E PENSIONE A CARICO DI UNO STATO ESTERO - ADEGUAMENTO AL MINIMO DELLA PENSIONE A CARICO DELL'INPS - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONE A CARICO DELL'INPS E PENSIONE A CARICO DI UNO STATO ESTERO - ADEGUAMENTO AL MINIMO DELLA PENSIONE A CARICO DELL'INPS - AMMISSIBILITÀ.*
La norma contenuta nell'art. 8 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, secondo cui il trattamento minimo pensionistico non è dovuto a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'Assicurazione obbligatoria contro l'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta Assicurazione o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'Assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito, va interpretata nel senso che l'adeguamento al minimo della pensione viene meno soltanto nel caso in cui detto minimo sia comunque assicurato dal sistema pensionistico obbligatorio dello stato e non quando esso si cumuli ad altre fonti di reddito aventi causa e natura diversa, come nel caso di forme previdenziali estere (volontarie o obbligatorie), in quanto lo scopo della norma è quello di limitare l'Onere del sistema previdenziale italiano per assicurare il minimo, non già quello di impedire che l'assicurato, che di tale minimo fruisca, non possa godere di altra Forma previdenziale che si aggiunga a quello che rimane pur sempre un trattamento "minimo". (V. 4767/79, mass. N. 401359; (Conf. 4955/80, mass. N. 408830).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 10 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)