Sez. L, Sentenza n. 3845 del 29/06/1984 (Rv. 435799 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - INAMMISSIBILITÀ DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO MINIMO - PRESUPPOSTI - CUMULO DI UNA PENSIONE CON ALTRA A CARICO DI UNO STATO ESTERO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - INAMMISSIBILITÀ DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO MINIMO - PRESUPPOSTI - CUMULO DI UNA PENSIONE CON ALTRA A CARICO DI UNO STATO ESTERO - ESCLUSIONE.*
L'esclusione del trattamento pensionistico minimo prevista, dalla disposizione dell'art. 2, lett. A), della legge 12 agosto 1962 n. 1338, per coloro che, per effetto del cumulo di più pensioni, fruiscono di un trattamento complessivo ad esso superiore non riguarda il caso in cui il lavoratore abbia conseguito in Forma autonoma, in base a diversi periodi assicurativi e contributivi, ciascuno autosufficiente, due pensioni, una delle quali a carico di uno stato estero, poiché la computabilità dei pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicurativi esteri resta operante, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nel diverso caso in cui il diritto a pensione sia acquisito per effetto di un "cumulo misto" di periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali. (Conf 5009/81, mass n 415792; (Conf 3156/81, mass n 413724; (Conf 307/81, mass n 410747; (Conf 4953/80, mass n 408829; (Conf 4767/79, mass n 401359).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 lett. A CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)