Sez. L, Sentenza n. 4767 del 15/09/1979 (Rv. 401359 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - TRATTAMENTO MINIMO PENSIONISTICO - CESSAZIONE - CONDIZIONI - MINIMO CUMULATO AD ALTRE FONTI DI REDDITO AVENTI CAUSA E NATURA DIVERSE - ADEGUAMENTO AL MINIMO DELLA PENSIONE - PERSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - TRATTAMENTO MINIMO PENSIONISTICO - CESSAZIONE - CONDIZIONI - MINIMO CUMULATO AD ALTRE FONTI DI REDDITO AVENTI CAUSA E NATURA DIVERSE - ADEGUAMENTO AL MINIMO DELLA PENSIONE - PERSISTENZA.*
La norma contenuta nell'art 2 della legge 12 agosto 1962, n 1338 - secondo cui il trattamento minimo pensionistico non e dovuto a coloro che percepiscono - e non che ne abbiano l'eventuale titolarita - piu pensioni a carico dell'Assicurazione obbligatoria contro la invalidita, la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutiva di detta Assicurazione o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dell'Assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito, - va interpretata - senza che contrasti con gli artt 3 e 38 della Costituzione - nel senso che l'adeguamento al minimo della pensione viene meno soltanto nel caso in cui detto minimo sia comunque assicurato dal sistema pensionistico obbligatorio dello stato, e non quando esso si cumuli ad altre fonti di reddito aventi causa e natura diverse, - come nel caso di forme previdenziali estere - in quanto lo scopo della norma e quello di limitare l'Onere del sistema previdenziale italiano per assicurare il minimo, non gia quello di impedire che lo assicurato, che di tale minimo fruisca, non possa godere di altra Forma previdenziale che si aggiunga a quello che rimane pur sempre un trattamento 'minimò.*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)