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Sez. 4 - , Sentenza n. 1766 del 16/10/2018 Ud. (dep. 16/01/2019) Rv. 275071 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Condizioni di applicabilità - Indicazione.
Stato
decisa il 2018-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275071-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

Il reato di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope non è di per sé incompatibile con la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendo aversi riguardo invece alle caratteristiche specifiche della condotta posta in essere dimostrative della assenza di ripetuti comportamenti protratti nel tempo. (In motivazione la Corte ha individuato esemplificativamente una tale assenza nel caso in cui la coltivazione si esaurisca nella germogliazione di un seme).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)