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Sez. 4, Sentenza n. 30238 del 10/05/2017 Ud. (dep. 16/06/2017) Rv. 270191 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270191-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

La causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. non è incompatibile con il delitto di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope quando, sulla base di una valutazione in concreto dei quantitativi ricavabili, delle caratteristiche della coltivazione, della destinazione del prodotto, e più in generale sulla base dei principi soggettivi ed oggettivi ricavabili dall'art.133 cod. pen., la condotta illecita sia sussumibile nel paradigma della particolare tenuità dell'offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)