Sez. 3 - , Sentenza n. 13611 del 14/02/2019 Ud. (dep. 28/03/2019) Rv. 275842 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Abusiva intermediazione di giochi e scommesse - Imputato ammesso alla procedura di regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 - Condotta protrattasi nel tempo - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
In tema di abusiva attività di intermediazione di giochi e scommesse, l'ammissione dell'imputato alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, dela legge n. 190 del 2014, che consente di esercitare l'attività precedentemente non autorizzata, non determina l'automatica applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha evidenziato che la condotta di intermediazione nel settore dei giochi e delle scommesse, regolarizzata ma protrattasi per lungo tempo, non è indice di una particolare tenuità del fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 643 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)