Sez. 3, Ordinanza n. 21930 del 13/03/2013 Cc. (dep. 22/05/2013) Rv. 255483 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - PROVVEDIMENTI | Ordinanza di rigetto dell'istanza - Ipotesi di cui all'art. 392, comma primo bis, cod. proc. pen. - Impugnabilità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - PROVVEDIMENTI
L'ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio è inoppugnabile anche nel caso in cui abbia riguardo alle ipotesi di cui all'art. 392, comma primo bis, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)