Sez. U, Sentenza n. 9830 del 07/05/2014 (Rv. 632956 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - BOLZANO | Provvedimento amministrativo - Legittimità - Condizioni - Riferimento alle norme vigenti al momento della sua emanazione - Necessità - Espropriazione finalizzata alla costruzione di impianto idroelettrico nella provincia di Bolzano - Condizioni.
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - BOLZANO
La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in relazione alle norme vigenti al momento della sua emanazione e perciò anche alla stregua delle norme eventualmente sopravvenute dopo l'inizio del procedimento amministrativo. Ne consegue che nel territorio della Provincia di Bolzano - nella vigenza dell'art. 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, secondo la formulazione dell'art. 10 della legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2, e nella vigenza dell'art. 44 bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, secondo la formulazione dettata dalla legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3 - sono illegittimi gli atti diretti all'espropriazione, per ragioni di pubblica utilità, di aree interessate dalla realizzazione di un impianto alimentato da derivazione idrica quando la potenza nominale dell'impianto sia inferiore a tre megawatt.
Riferimenti normativi: Legge Prov. Trentino Alto Adige 11/08/1997 num. 13 art. 44 bis, Legge Prov. Trentino Alto Adige 30/09/2005 num. 7 art. 3 com. 5, Legge Prov. Trentino Alto Adige 02/07/2007 num. 7 art. 97 com. 3, Legge Prov. Trentino Alto Adige 22/01/2010 num. 2 art. 10 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)