Sez. 1, Sentenza n. 1236 del 15/02/1999 (Rv. 523224 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Legittimazione del fallito - Condizioni - Rapporti patrimoniali - Disinteresse del fallimento - Necessità - Azione di nullità promossa da terzo contro i provvedimenti relativi a vendita di un bene dell'attivo fallimentare - Intervento del fallito - Inammissibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
Il soggetto fallito non è legittimato ad intervenire nel giudizio proposto da un terzo per conseguire la dichiarazione della nullità dei provvedimenti relativi alla vendita di uno dei beni dell'attivo fallimentare, poiché in base all'art. 43 legge fall. è il curatore del fallimento l'unico soggetto abilitato a stare in giudizio nelle controversie relative a diritti di natura patrimoniale coinvolti dal fallimento, e le sole eccezioni al principio riguardano - a parte i diritti di natura personale - i casi in cui il fallimento si disinteressi di taluno di detti diritti. (Nella specie l'intervento era avvenuto nel grado d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)