Sez. 1, Sentenza n. 9456 del 26/09/1997 (Rv. 508285 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Legittimazione del fallito - Condizioni - Totale inerzia degli organi fallimentari - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
In applicazione dell'art. 43 legge fall., il fallimento determina, per un verso, l'attribuzione in via esclusiva al curatore fallimentare della capacità processuale e, per altro verso, la perdita della capacita processuale del fallito. Il fallito conserva eccezionalmente la capacità e la legittimazione processuale di fronte all'inerzia dell'amministrazione fallimentare, anche se tale legittimazione straordinaria o suppletiva è ammissibile sol quando siffatta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione della convenienza della controversia.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)