Sez. 3, Sentenza n. 4215 del 08/01/1980 Ud. (dep. 27/03/1980) Rv. 144829 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA E D'ARTE) - IN GENERE - POSSESSO DI COSE D'ANTICHITA E D'ARTE - PRESUNZIONE DI ILLEGITTIMITA - FONDAMENTO.*
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA E D'ARTE) - IN GENERE - POSSESSO DI COSE D'ANTICHITA E D'ARTE - PRESUNZIONE DI ILLEGITTIMITA - FONDAMENTO.*
Il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico si deve ritenere illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati, poiche detti oggetti sono di proprieta dello stato sin dalla loro scoperta e poiche il loro impossessamento, sia che provenga da scavi che da rinvenimento fortuito, e previsto dalla legge 1 giugno 1939, n 1089 come delitto, punito con la stessa pena comminata per il furto. (V mass n 126682).*
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 44, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 46, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 49, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)