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Sez. 2, Sentenza n. 2886 del 29/10/1973 Ud. (dep. 11/04/1974) Rv. 126682 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA E D'ARTE) - IN GENERE - SCAVI POSTERIORI ALLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N 1089 - POSSESSO DI COSE PROVENIENTI DA TALI SCAVI - PRESUNZIONE DI PROVENIENZA DELITTUOSA.*
Stato
decisa il 1973-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126682-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA E D'ARTE) - IN GENERE - SCAVI POSTERIORI ALLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N 1089 - POSSESSO DI COSE PROVENIENTI DA TALI SCAVI - PRESUNZIONE DI PROVENIENZA DELITTUOSA.*

Il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico provenienti da scavi posteriori alla data di entrata in vigore della legge 1 giugno 1939, n 1089, deve considerarsi illegittimo, ove il detentore non dimostri di averlo legittimamente acquisito, giacche l'impossessamento di dette cose, provenienti da scavi autorizzati o rinvenuti fortuitamente, e previsto dalla legge citata come delitto (art 67), punito con la stessa pena comminata per il reato di furto, si che le cose in parola si presumono di provenienza delittuosa, se il possesso delle stesse non sia accompagnato dal documento (verbale di ripartizione a norma del regolamento 30 gennaio 1913, n 363, in doppio originale, di cui uno e dato all'assegnatario) con cui lo stato cede in proprieta la cosa al privato ritrovatore come quota premio. (V 124381, anno 1973, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)