Sez. 2, Sentenza n. 5338 del 09/08/1983 (Rv. 430255 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - REQUISITI - MERA IMPUGNATIVA IN TOTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA - NULLITÀ DELL'APPELLO - SANATORIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - REQUISITI - MERA IMPUGNATIVA IN TOTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA - NULLITÀ DELL'APPELLO - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Il dato testuale dell'art. 342 cod. proc. civ., il quale pretende nell'atto di appello l'esposizione dei motivi specifici di doglianza, impone non solo l'individuazione dei capi e dei punti della sentenza su cui si vuole che sia portato il riesame, ma anche l'indicazione delle ragioni delle censure che specificamente vengono portate alle statuizioni concernenti i capi ed i punti oggetto del gravame e per le quali si chiede la revisio prioris istantiae. E seppure non è richiesta una individuazione rigorosa dei motivi, essendo sufficiente l'indicazione delle doglianze con la chiara volontà di sottoporle all'esame del giudice del gravame, sì da individuare senza incertezze il quantum devolutum, non è sufficiente la mera impugnativa in toto della decisione, come non è idonea la generica affermazione che la sentenza di primo grado è errata sia in fatto che in diritto, non consentendo siffatta censura l'individuazione dell'oggetto dell'impugnazione. L'appello così formulato, mancando dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.), non individuando il thema decidendum, cioè l'oggetto dell'appello stesso (art. 163, terzo comma, n. 3 cod. proc. civ.) è affetto da nullità, sanabile dalla Costituzione della controparte ove avvenuta in pendenza del termine del gravame. (V 5425/81, mass n 416133; (V 6608/81, mass n 417464; (Conf 4380/82, mass n 422365; (Conf 6101/82, mass n 423797; (Conf 2164/81, mass n 412883; (Conf 4196/81, mass n 414861).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)