Sez. 3, Sentenza n. 2164 del 11/04/1981 (Rv. 412883 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - NUOVI MOTIVI O SPECIFICAZIONE DI QUELLI PRECEDENTI IN UNA SUCCESSIVA MEMORIA - INAMMISSIBILITA - MANCATA SPECIFICAZIONE - OBBLIGO DI PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - NUOVI MOTIVI O SPECIFICAZIONE DI QUELLI PRECEDENTI IN UNA SUCCESSIVA MEMORIA - INAMMISSIBILITA - MANCATA SPECIFICAZIONE - OBBLIGO DI PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
L'appellante, anche quando sia palese la sua volonta di impugnare in toto la sentenza, e tenuto a specificare nell'atto di appello, con assoluta chiarezza e precisione, le concrete ragioni della lamentata ingiustizia della sentenza; ne puo, negli Atti successivi, presentare nuovi motivi e precisare quelli indicati solo in maniera vaga, in quanto la specificita dei motivi, richiesta dall'art 342 cod civ, assolve la duplice funzione di delimitare l'ambito del riesame consentito al giudice di appello e di indicare le concrete ragioni delle lagnanze avanzate; con la conseguenza che non sussiste omessa pronuncia su di una domanda o istanza se i relativi motivi di impugnazione non sono stati proposti specificamente. (Conf 2371/78, mass n 391774).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)