Sez. L, Sentenza n. 5106 del 11/06/1987 (Rv. 453702 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - ESTREMI.*
L'indicazione specifica dei motivi di appello - richieste sia nel rito ordinario che in quello speciale del lavoro, rispettivamente dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. - non comporta una specificazione rigorosa o l'adozione di formule particolari, ma richiede pur sempre una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, - la quale può validamente consistere anche nella mera richiesta di riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda iniziale - sia delle ragioni della doglianza, che possono, a loro volta, essere integrate con il rinvio ad Atti del processo già ritualmente acquisiti, i quali si presumono noti. (V 3816/86, mass n 446659; (V 5338/83, mass n 430255; (V 4196/81, mass n 414861; (V 703/79, mass n 396871).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)