Sez. L, Sentenza n. 7320 del 07/08/1997 (Rv. 506538 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Certificato provvisoriamente sostitutivo dell'iscrizione negli elenchi - Ammissione alle prestazioni economiche di malattia - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
In tema di prestazioni economiche di malattia per i braccianti agricoli, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 483 del 1995 (che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. quarto comma quarto D.Lgt. n. 212 del 1946), l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia non decorre dalla data di rilascio del certificato provvisoriamente sostitutivo dell'iscrizione negli elenchi anagrafici (cod. certificato d'urgenza), bensì dalla data della domanda del medesimo, ove a quel momento sussistano tutti i presupposti del diritto alla prestazione, atteso che la durata del procedimento amministrativo di formazione dell'atto e le sue eventuali disfunzioni non possono andare a detrimento del diritto fatto valere con la domanda.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)