Sez. L, Sentenza n. 4722 del 12/05/1999 (Rv. 526258 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Certificato provvisoriamente sostitutivo dell'iscrizione negli elenchi nominativi - Ammissione del lavoratore alle prestazioni economiche di malattia - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
In tema di prestazioni economiche di malattia per i braccianti agricoli, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 483 del 1995, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 quarto comma del d.lgs. n. 212 del 1946 ed è applicabile a tutti i rapporti giuridici pendenti e non esauriti (stante la cosiddetta efficacia retroattiva delle decisioni dichiarative di incostituzionalità), il diritto all'ammissione alle prestazioni economiche di malattia non decorre dalla data di rilascio del certificato provvisoriamente sostitutivo dell'iscrizione negli elenchi nominativi (cosiddetto certificato d'urgenza), bensì dalla data della domanda del medesimo, ove a quel momento sussistano tutti i presupposti del diritto alla prestazione, particolarmente quanto al requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno.
Riferimenti normativi: Legge 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)