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Sez. 1, Sentenza n. 2668 del 26/03/1996 (Rv. 496568 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Potere di richiedere e conseguire copia di conti correnti e relative notizie - Condizioni - Regolamentazione dell'accesso al segreto bancario - Incidenza sui dati acquisiti nel corso di indagini di Polizia Tributaria e Valutaria - Esclusione - Utilizzazione di tali dati da parte degli Uffici Tributari - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496568-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 35 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale, in deroga alla segretezza cui sono tenuti gli istituti di credito nei rapporti con i clienti, conferisce agli uffici tributari il potere di chiedere ed ottenere copie di conti correnti e relative notizie soltanto ove concorrono determinati presupposti (con riferimento alla gravità delle irregolarità e delle evasioni del contribuente) e previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado, regola l'accesso al segreto bancario, ma non incide, tanto nell'originario testo, quanto in quello fissato dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 1982 n. 463, sulla utilizzazione da parte degli uffici medesimi dei dati che siano stati già acquisiti, con superamento di detto segreto, in esito ad indagini di polizia giudiziaria e valutaria. Tale utilizzazione deve ritenersi consentita ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche prima della riformulazione (di tipo esplicativo) di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 463 del 1982 (sul dovere della guardia di finanza di trasmettere agli uffici tributari, dietro autorizzazione dell'autorità giudiziaria, gli elementi raccolti a carico dell'imputato - contribuente), atteso che il citato art. 33, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 51 del 1992 (in ordine alla portata della delega conferita dall'art. 10 n. 12 della legge 9 ottobre 1971 n. 825), comprende fra i compiti di collaborazione della polizia tributaria la trasmissione di quei dati (purché non preclusa da esigenze di tutela del segreto istruttorio), anche se inerenti a rapporti bancari, la cui segretezza cede a fronte dell'interesse generale alla scoperta e repressione dell'illecito tributario.

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1971 num. 825 art. 10 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 35 CORTE COST., DPR 15/07/1982 num. 463 art. 2 CORTE COST., DPR 15/07/1982 num. 463 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)