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Sez. 5, Sentenza n. 24457 del 02/10/2008 (Rv. 604593 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Costituzione in giudizio dell'Ufficio resistente - Termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso del contribuente - Mancato rispetto - Cause sopravvenute relative al malfunzionamento dell'ufficio - Rilevanza - Esclusione Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604593-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora l'Ufficio resistente non si costituisca in giudizio nel termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso del contribuente, come previsto dall'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non può far valere, ai fini della formazione del contraddittorio, eventuali cause sopravvenute relative al suo malfunzionamento, con la conseguenza che esso deve ritenersi decaduto dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)