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Sez. 5, Sentenza n. 21059 del 08/10/2007 (Rv. 600895 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tardiva costituzione in giudizio del resistente - Conseguenze - Esclusione della parte stessa dai destinatari dell'avviso di - Legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600895-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il giudizio innanzi la commissione tributaria provinciale e dall'art. 54 del medesimo decreto per il giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale, non comporta la legittima esclusione della parte stessa dal numero dei destinatari dell'avviso di trattazione previsto dall'art. 31, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992, salvo il caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia già stato inoltrato. L'omissione dell'avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell'inderogabile principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)