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Sez. 5, Sentenza n. 7329 del 13/05/2003 (Rv. 562973 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Costituzione in giudizio dell'amministrazione finanziaria - Controdeduzioni - Genericità - Facoltà di proporre eccezioni e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa - Omesso esercizio - Conseguenze - Decadenza - Configurabilità - Inammissibilità della costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562973-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, non è causa di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la genericità delle difese svolte e il mancato esercizio, nelle controdeduzioni, delle facoltà indicate nel terzo comma della citata disposizione (proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio ed istanza per la chiamata di terzi in causa), producendo tale circostanza solo la decadenza della parte resistente dalla possibilità di esercitare successivamente le stesse facoltà.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)