Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 18/12/1981 Cc. (dep. 13/02/1982) Rv. 152167 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INSTAURATO A SEGUITO DI ORDINE DI CATTURA - UDIENZA - PRESENZA DELL'IMPUTATO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - RATIO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INSTAURATO A SEGUITO DI ORDINE DI CATTURA - UDIENZA - PRESENZA DELL'IMPUTATO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - RATIO.*
Il giudizio direttissimo instaurato nei confronti di persona arrestata a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato, è validamente celebrato anche nella ipotesi in cui l'imputato rinunci a comparire all'udienza. (nella specie l'imputato, tratto a giudizio entro il decimo giorno dall'arresto, era stato ritualmente interrogato e la Cassazione ha chiarito che la sua presenza fisica - a differenza di quanto prescritto per il giudizio direttissimo tipico previsto dal primo comma dell'art. 502 cod. proc. pen. - non più richiesta all'udienza in quanto il rapporto processuale era stato normalmente costituito ed erano stati salvaguardati tutti i diritti della difesa). (Conf mass n 137047).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)