Sez. 1, Sentenza n. 805 del 09/02/1989 (Rv. 461822 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - CONDONO PREVISTO DALL'ART. DEL D.L. N. 660 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - DETERMINAZIONE AUTOMATICA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISTINZIONE TRA REDDITO ORDINARI E STRAORDINARI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - CONDONO PREVISTO DALL'ART. DEL D.L. N. 660 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - DETERMINAZIONE AUTOMATICA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISTINZIONE TRA REDDITO ORDINARI E STRAORDINARI - ESCLUSIONE.*
Nella disciplina del condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823, l'imponibile va determinato secondo criteri rigidi ed automatici, né è suscettibile di revisione, se non in caso di errore materiale o violazione di detta disciplina, e, pertanto, ove debba essere correlato, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, al reddito più elevato fra quello dichiarato dal contribuente e quello da ultimo definito, con l'applicazione dei prescritti coefficienti maggiorativi, non può essere ridotto per effetto di distinzioni, nell'ambito di tale reddito, fra proventi ordinari e proventi straordinari attinenti soltanto ad un singolo periodo d'imposta (nella specie, plusvalenza realizzata attraverso cessione di attività aziendali). (V 7829/86, mass n 449769; (V 4481/86, mass n 447233; (V 185/85, mass n 438406).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)