Sez. 1, Sentenza n. 4481 del 10/07/1986 (Rv. 447233 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - CONDONO PREVISTO DAL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823 - DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE DEGLI IMPONIBILI - IMPUGNAZIONE - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - CONDONO PREVISTO DAL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823 - DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE DEGLI IMPONIBILI - IMPUGNAZIONE - LIMITI.*
Il sistema di definizione automatica delle pendenze tributarie - cosiddetto condono fiscale - di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 conv. In legge 19 dicembre 1973 n. 823, comporta che, una volta presentata la domanda di condono, operano automaticamente i rigidi criteri da esso fissati per la liquidazione degli imponibili, la quale è impugnabile unicamente per errori materiali e per violazione delle norme sul condono, senza possibilità per il contribuente di sollevare contestazioni sulla base della imprevista maggiore onerosità del carico tributario conseguente alla applicazione degli indicati criteri. (nella specie: data l'intervenuto cessazione dell'attività professionale del contribuente nel corso del periodo di riferimento). (V 2715/86, mass n 445760; (V 6109/84, mass n 437750; (V 2134/83, mass n 426991; (Conf 4280/83, mass n 429210).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 1, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 4, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)