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Sez. 1, Sentenza n. 6742 del 21/03/2014 (Rv. 630047 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale - Protrazione nel godimento della cosa da parte dell'alienante - Costituto possessorio implicito - Esclusione - "Animus rem sibi habendi" ovvero detenzione "nomine alieno" - Accertamento - Necessità - Richiesta di retrocessione di immobile soggetto ad espropriazione - Riconoscimento implicito della proprietà altri - Idoneità.
Stato
decisa il 2014-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630047-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

Il negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale, nel caso in cui l'alienante rimanga nel rapporto materiale con la cosa, non integra necessariamente un costituto possessorio implicito, occorrendo indagare, caso per caso, tenuto conto del comportamento delle parti e delle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione da parte dell'alienante dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'"animus sibi habendi", ovvero configuri una mera detenzione "nomine alieno". Ne consegue che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, le richieste di retrocessione del bene immobile avanzate dal soggetto espropriato sono idonee ad integrare un riconoscimento implicito della proprietà altrui, incompatibile con l'"animus rem sibi habendi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)