Sez. 6 - , Sentenza n. 18485 del 15/01/2020 Ud. (dep. 17/06/2020) Rv. 279302 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Appropriazione da parte del funzionario di cancelleria delle sanzioni pecuniarie e delle spese di giustizia - Peculato - Sussistenza - Truffa aggravata - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata ex art. 61, comma primo, n. 9 cod. pen., la condotta del cancelliere che, addetto alle procedure di recupero di sanzioni pecuniarie e delle spese di giustizia, si appropri dei relativi importi, i quali entrano nella disponibilità giuridica del medesimo dal momento in cui diviene definitivo il provvedimento giurisdizionale costituente il titolo esecutivo, sulla cui base vanno attivate le procedure di riscossione ex artt. 211 ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove gli artifici che successivamente egli ponga in essere per dare una parvenza di regolarità formale al proprio agire risultano funzionali a mascherare l'interversione e non invece all'acquisizione del possesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 9, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)