Sez. L, Sentenza n. 3846 del 10/06/1986 (Rv. 446686 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COLLABORAZIONE GRATUITA E VOLONTARIA PRESTATA PER UN'INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE - ESCLUSIONE - PROFITTO PERSONALE DEL PROMOTORE O DI ALTRI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COLLABORAZIONE GRATUITA E VOLONTARIA PRESTATA PER UN'INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE - ESCLUSIONE - PROFITTO PERSONALE DEL PROMOTORE O DI ALTRI - IRRILEVANZA.*
Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato è necessario che il lavoratore si obblighi ad effettuare la prestazione lavorativa a fronte del corrispettivo costituito dalla retribuzione; ove un tale Obbligo non sia rinvenibile deve escludersi un rapporto di lavoro subordinato come nel caso di collaborazione gratuita e volontaria prestata per un'iniziativa di solidarietà sociale (nella specie, diretta a favorire il recupero degli handicappati) a nulla rilevando che il promotore, od altri, possa da ciò aver tratto un profitto personale. (V 2012/85, mass n 439920; (V 762/81, mass n 419381).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)