Sez. L, Sentenza n. 2012 del 14/03/1985 (Rv. 439920 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DEI CRITERI GENERALI ED ASTRATTI - CENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DEI CRITERI GENERALI ED ASTRATTI - CENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
In tema di distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, è censurabile in Sede di legittimità soltanto la Determinazione dei criteri distintivi generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione (se adeguatamente motivato), la valutazione, da parte del giudice del merito, delle circostanze concrete che fanno rientrare il rapporto sottoposto al suo esame nell'uno o nell'altro schema. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto di lavoro autonomo il rapporto concernente la gestione di un posto telefonico pubblico a norma dell'art. 55 del R.d. 19 luglio 1941 n. 1198). (Conf 1562/82, mass n 419381; (Conf 5922/81, mass n 416688).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 19/07/1941 num. 1198 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)