Sez. L, Sentenza n. 1562 del 10/03/1982 (Rv. 419381 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della distinzione fra contratto di lavoro subordinato e contratto di lavoro autonomo, è censurabile in Sede di legittimità la Determinazione dei criteri generali ed astratti posti a base del giudizio mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se motivato adeguatamente e senza vizi logici o giuridici, la valutazione delle circostanze che hanno indotto il giudice del merito alla concreta qualificazione del rapporto. (Conf 5922/81, mass n 416688).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)