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Sez. 1, Sentenza n. 7249 del 27/06/1995 (Rv. 493123 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Errore di calcolo o materiale - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Procedura ex art. 287 cod. proc. civ. - Esperibilità - Carattere esclusivo.
Stato
decisa il 1995-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493123-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

L'errore di calcolo o materiale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ogni qual volta esso non sia conseguenza di un'inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione, dovendosi in tal caso far ricorso necessariamente alla procedura di correzione prevista dall'art. 287 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)