Sez. 3, Sentenza n. 5135 del 22/05/1998 (Rv. 515723 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Errore di calcolo o materiale - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Limiti - Procedura ex art. 287 cod. proc. civ. - Esperibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'errore di calcolo o materiale non può costituire motivo di ricorso per Cassazione ogni qual volta esso non sia conseguenza di un'inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione, dovendosi in tal caso far ricorso necessariamente alla procedura di correzione prevista dall'art. 287 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)