Sez. 3, Sentenza n. 1371 del 06/02/1995 (Rv. 490308 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI MOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE - IN GENERE | Obbligo di comunicazione ex art. 69 legge n. 392 dal 1978 introdotto dal D.L. n. 832 del 1986 - Applicabilità ai giudizi in corso relativi a rapporti locativi cessati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI MOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE - IN GENERE
La disposizione dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, conv. in legge 6 febbraio 1987 n. 15, che, modificando l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392, ha esteso l'obbligo di comunicazione previsto a carico del locatore in funzione del diritto di prelazione del conduttore per la nuova locazione anche al caso in cui il locatore non intenda proseguire nella locazione per i motivi indicati nell'art. 29 della legge sull'equo canone, non ha portata retroattiva e non è applicabile ai giudizi in corso per rapporti locativi cessati de iure prima della entrata in vigore della nuova normativa.
Riferimenti normativi: Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)