Sez. 3, Sentenza n. 11616 del 18/11/1998 (Rv. 520794 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Competenza esclusiva del foro designato - Insussistenza - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
La designazione convenzionale di un Foro territoriale anche se coincidente con uno dei Fori previsti dalla legge, non attribuisce ad esso carattere di esclusività, in difetto di una pattuizione espressa in tal senso (art. 29, comma secondo cod. proc. civ.), la quale, sebbene non debba rivestire una formula sacramentale, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve discendere da una inequivoca manifestazione della volontà concorde di sottrarre la competenza agli altri Fori previsti dalla legge. Tale significato non hanno le clausole che designano un determinato Foro come competente per ogni controversia per qualunque contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)