Sez. 2, Sentenza n. 4907 del 15/05/1998 (Rv. 515486 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO | Idoneità ad attribuire esclusività al Foro indicato - Condizioni - Enunciazione espressa ed inequivoca dell'intenzione di esclusione dei Fori ordinari - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO
La designazione convenzionale di un Foro diverso da quello stabilito per legge non attribuisce al Foro designato competenza esclusiva, a meno che non risulti a norma dell'art. 29 cod. proc. civ. un'enunciazione espressa che non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei Fori ordinari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)