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Sez. 5, Sentenza n. 1633 del 25/01/2008 (Rv. 601477 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Costi per l'acquisto di merce soggetta a spedizione - Esercizio di competenza - Individuazione - Criteri - Data della spedizione - Insufficienza - Condizioni del trasporto - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601477-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'individuazione dell'esercizio di competenza, ai fini dell'imputazione dei costi sostenuti per l'acquisto di merce affidata a terzi per il trasporto, postula che si stabilisca il momento in cui si è verificato l'effetto traslativo, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., tenendo conto, oltre che della data della spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, anche delle condizioni generali dello specifico contratto di trasporto, dalle quali soltanto può desumersi l'eventuale non coincidenza della data di spedizione con l'effettivo trasferimento della disponibilità giuridica della merce, anche prescindendo dal momento della consegna all'acquirente, e ciò in armonia con il principio di competenza economica, che governa l'imputazione temporale delle componenti del reddito, in virtù del quale gli elementi attivi e passivi sono iscritti in bilancio al momento dell'ultimazione della prestazione, inerendo temporalmente il costo all'esercizio in corso al momento della completa fruizione della prestazione, indipendentemente dal momento di fatturazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)